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17-10-2024
Le spese di ristrutturazione della casa familiare non sono ripetibili.
Le spese di ristrutturazione della casa familiare non sono ripetibili. Giurisprudenza | Spese ordinarie e straordinarie | Comunione legale | Casa coniugale | Merito Tribunale di S.Maria Capua a Vetere, 23.09.24 Costituendo le spese sostenute dai coniugi per i bisogni della famiglia una obbligazione spontanea con l′intento della reciproca assistenza ed essendo le medesime come tali irripetibili, dal momento che durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell′altro per le spese sostenute in modo indifferenziato durante il matrimonio Conf. Cass. 10927/2018 Rif. Leg. Artt. 143, 1150, 2034, 2041 c.c. Spese sostenute per la famiglia - Rimborsi Indennità per i miglioramenti dellimmobile Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere rigetta la domanda di rimborso delle spese sostenute per l′arredo e la ristrutturazione dell′immobile di proprietà della ex coniuge, nonché la richiesta di indennità per i miglioramenti arrecati, avanzate da parte attrice a seguito della fine del matrimonio. Rileva il Tribunale che nel contenzioso post coniugale non possono essere rimesse in discussione tutte le voci di spesa di cui ciascuno si è fatto carico nel periodo di convivenza matrimoniale, rientrando tali spese tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia e come tali riconducibili alla logica della solidarietà familiare ai sensi dell′art. 143 c.c. Anche lassunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell′immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell′altro coniuge, rientra nell′ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale. Nel caso in esame, l′attore non ha in alcun modo provato un titolo diverso per il pagamento né ha allegato la circostanza di averli effettuati, in costanza di matrimonio, con finalità diversa dall′adempimento dei doveri di solidarietà familiare. Nè l′azione generale di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., è invocabile per ottenere il rimborso delle spese sostenute da uno dei coniugi per il miglioramento della casa coniugale. Del pari deve essere rigettata la domanda ex art. 1150, terzo comma, c.c., in quanto parte attrice nulla ha provato in merito all′aumento del valore dell′appartamento né che tali spese siano state sostenute prevalentemente per tale finalità, emergendo al contrario che le stesse venivano poste in essere al fine di disporre dell′abitazione in cui il medesimo ha convissuto.