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23-10-2024
Durata del matrimonio: quale rilievo ai fini dell′assegno di mantenimento
Ordinanza Corte Suprema di Cassazione, Sez. I, 24 luglio 2024, n. 20507 Sebbene la durata del matrimonio e il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell′altro coniuge siano parametri che vengono presi in considerazione ai fini della quantificazione dell′assegno divorzile, e non valgono ad escludere la corresponsione dell′assegno di mantenimento nella separazione, la Corte di Cassazione espone sotto quale aspetto la durata del matrimonio può essere presa in considerazione anche ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell′assegno di mantenimento nella separazione personale dei coniugi. Il caso La Suprema Corte di Cassazione è stata investita della questione sopra descritta a seguito di: Giudizio di separazione giudiziale all′esito del quale il marito resistente è stato gravato dell′onere di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento mensile di euro 3.000,00 con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite; Giudizio di appello proposto dal marito, culminato con una sentenza di rigetto e la conferma della corresponsione dell′assegno di mantenimento di euro 3.000,00 mensili in favore della parte appellata. La Corte territoriale ha confermato la previsione dell′assegno di mantenimento in favore della moglie, atteso il rilevante squilibrio economico tra le parti. La controversia Il marito soccombente propone ricorso per Cassazione e solo il terzo motivo è stato ritenuto fondato e, pertanto, accolto. Con tale motivo di ricorso, il marito ritiene che la sentenza impugnata sia affetta da nullità per omesso esame di un duplice fatto, ovvero la breve durata del matrimonio e la giovane età del richiedente, ai fini della spettanza e determinazione del quantum dell′assegno di mantenimento ex art. 156 c.p.c.. La Corte di Cassazione compie il seguente iter logico-giuridico. La Suprema Corte di Cassazione non ha ritenuto condivisibile la motivazione della Corte di Appello e, con riferimento al mantenimento del coniuge, prende le mosse dalla pronuncia resa dalla Cassazione Civile a SS.UU. n. 32914/2022 secondo cui "La separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti: a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha il diritto di ricevere dall′altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell′obbligato; ". Chiarito in presenza di quali circostanze si ha diritto alla corresponsione dell′assegno di mantenimento, occorre a questo punto esaminare cosa statuisce la Suprema Corte in relazione alla breve durata del matrimonio. Il rilievo della durata del matrimonio viene circoscritto in relazione alla quantificazione dell′assegno e, infatti, ha affermato che "La durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell′altro coniuge, ovvero di quello comune, integrano parametri utilizzabili in occasione della quantificazione dell′assegno divorzile, e non possono valere al fine di escludere la spettanza dell′assegno di mantenimento in caso di separazione personale, essendo tuttavia siffatti elementi valutabili in quest′ultima sede, ai sensi dell′art. 156, secondo comma, cod. civ., allo scopo di stabilire l′importo di detto assegno" (Cass. Civ. n. 20638/04 e 25618/07). Tali principi sono stati ribaditi con la decisione n. 1622/2017 che ha chiarito che laddove sussistono gli elementi costitutivi del diritto all′assegno di mantenimento (non addebitabilità della separazione, non titolarità di adeguati redditi propri, ossia redditi che non consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e sussistenza di una disparità economica tra le parti), alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all′assegno di mantenimento. La Corte di Cassazione, però, entra ancor di più nello specifico della questione e, fermo restando quanto sopra richiamato ed argomentato, statuisce che "nell′ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e, dunque, la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come "affectio coniugalis", non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento" (Cass. Civ. n. 402/2018) e che "Se è vero che la breve durata del matrimonio non esclude di per sé il diritto all′assegno, tuttavia la mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale fra i coniugi può costituire una causa di esclusione" (Cass. Civ. n. 16737/2018). La decisione Riassumendo, quindi, se la durata breve del matrimonio non fa venir meno il diritto di percepire l′assegno di mantenimento, la mancata comunione materiale e spirituale dei coniugi può costituire una causa di esclusione. In virtù delle argomentazioni che precedono, quindi, la Suprema Corte di Cassazione non ritiene condivisibile la motivazione della Corte Territoriale sul presupposto che la decisione impugnata non ha preso in considerazione la circostanza della durata estremamente contenuta del matrimonio, né sotto il profilo della spettanza dell′assegno, né sotto il profilo della sua quantificazione. La Corte, pertanto, accoglie il terzo motivo del ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione, affinché proceda al riesame dei fatti e degli elementi già acquisiti, alla luce dei principi indicati.