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24-03-2025
La Consulta dice si all′adozione per i singles - Corte Cost., sent. 21 marzo 2025 n. 33
Fondate le questioni di legittimitą costituzionale, sollevate, in relazione agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., questultimo in relazione allart. 8 CEDU, dellart. 29-bis , comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, facendo rinvio allart. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilitą a adottare un minore straniero residente allestero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneitą alladozione. Rimane, dunque, ferma lapplicabilitą alla persona singola delle restanti previsioni di cui allart. 6 della legge n. 184 del 1983. In particolare, ladottante persona singola deve rispondere agli altri requisiti, non incompatibili con il suo stato libero, che attengono alletą e al suo essere affettivamente idone[o] e capac[e] di educare, istruire e mantenere i minori che intend[a] adottare (comma 2 del citato art. 6). Al minore adottato dalla persona singola sarą riconosciuto lunico stato di figlio, di cui allart. 315 cod. civ., al quale implicitamente rimanda lart. 27 della legge n. 184 del 1983, a sua volta richiamato dallart. 35, comma 1, della medesima legge.