Studio Legale Sangiorgi - Tordi - Vaccari
24-03-2025
Convivenza e quantificazione dellassegno divorzile - Corte d′Appello Bologna, Sez. I, sent.16 gennaio 2025 n. 104
É RILEVANTE ANCHE LA CONVIVENZA PRECEDENTE AL MATRIMONIO PER LA DETERMINAZIONE DELL′ASSEGNO
Ai fini della attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell′art. 5 comma 6 della L. n. 898 del 1970, dell′assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilitą e continuitą, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuitą tra la fase di di quella medesima unione e la fase del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l′assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l′esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all′interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici e rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente pił debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.