Studio Legale Sangiorgi - Tordi - Vaccari
09-10-2024
No alladdebito della separazione se la violazione dei doveri coniugali è conseguenza del deterioramento del rapporto. Tribunale di Savona, sent. 29 luglio 2023
Considerato che al fine di decidere sulla domanda di addebito il giudice è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i coniugi senza disporre d′ufficio di mezzi istruttori, va rigettata la richiesta in tal senso avanzata reciprocamente dalle parti qualora dallistruttoria sia emerso che le condotte violative dei doveri coniugali asseritamente poste in essere dai coniugi, essendo state tutte commesse in periodi successivi rispetto al momento in cui già si era verificata lirreversibile crisi del rapporto coniugale, non possano aver avuto alcuna efficienza causale nel dare luogo alla crisi medesima, ben potendo aver costituito non la causa del deterioramento del rapporto coniugale e della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ma il frutto e la conseguenza di tale situazione e della decisione di entrambe le parti di non proseguire oltre nel rapporto coniugale. Tale statuizione trova fondamento nel principio giurisprudenziale secondo il quale la pronuncia di addebito a norma dell′art. 151, secondo comma, c.c. postula, non soltanto il riscontro di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l′accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile il deterioramento del rapporto coniugale e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cfr. da ultimo Cass. civ. sez. I 9/6/2000 N. 7859). Per quanto riguarda le ulteriori domande conseguenti alla separazione proposte dalle parti - ovvero il regime di affido, di collocazione abitativa e di visita dei figli minori il Tribunale di Savona si riporta alle risultanze della Consulenza Tecnica dUfficio, nonché al provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova due anni prima e alle relazioni redatte dai Sevizi Sociali affidatari nel corso del giudizio, circostanze dalle quali è emersa la sussistenza in capo ad entrambi i genitori di gravi carenze dal punto di vista dellesercizio della responsabilità genitoriale nonché di una elevata conflittualità che costituisce un ostacolo consistente al corretto esercizio della funzione genitoriale. Non ritenuto necessario ripetere lascolto, già espletato in altre sedi, il Collegio dispone laffido dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con collocazione abitativa presso la comunità ove al momento risiedono, riportandosi al regime di frequentazione delineato dal C.T.U. e incaricando il Servizio affidatario di organizzare un percorso di sostegno psicologico in favore dei minori e di invitare le parti ad intraprendere o a continuare - un percorso di sostegno alla genitorialità nonché un percorso di mediazione familiare. Gli oneri di mantenimento dei figli minori vengono posti a carico dei genitori in ragione alla capacità economica, patrimoniale e reddituale di ciascuno di essi, mentre a carico del ricorrente viene posto lobbligo di versare lassegno di mantenimento in favore della coniuge, economicamente più debole.